Art. 82.
(Decorso del tempo e disposizioni in materia penale e di procedura della esecuzione penale).

      1. Il settimo comma dell'articolo 172 del codice penale è abrogato. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 173 del codice penale è soppresso.
      2. La revoca della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale, dell'indulto e della grazia, dell'affidamento in prova al servizio sociale, della liberazione condizionale e della liberazione anticipata, di cui agli articoli 58, 72 e 78 della presente legge, nonché della sospensione della esecuzione della pena detentiva e dell'affidamento in prova in casi particolari previsti dagli articoli 90 e 94 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, deve essere disposta entro cinque anni dal verificarsi della causa che determina la revoca. Se tale causa è rappresentata da una sentenza di condanna, il termine predetto decorre dal passaggio in giudicato della medesima.
      3. L'ordine di esecuzione della pena di cui al comma 2 deve essere emesso e trasmesso per la esecuzione agli organi competenti, che devono provvedere senza alcun ritardo, e comunque entro tre mesi dalla comunicazione dei provvedimenti di cui al medesimo comma 2.
      4. Nei casi in cui la revoca del beneficio si verifica automaticamente per effetto della legge, l'ordine di esecuzione della pena di cui al comma 2 deve essere emesso e trasmesso per la esecuzione agli organi competenti entro il termine di cinque anni dalla revoca. Entro tale termine

 

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deve, comunque, essere emesso anche il provvedimento dichiarativo della revoca da parte del giudice competente.
      5. La cessazione dell'esecuzione delle pene poste in esecuzione a seguito di revoca disposta fuori dai termini di cui al presente articolo è operante anche se l'esecuzione è iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge.